Secondo una normativa in vigore nel Regno Unito, è proibito salvare e condividere con altri utenti uno screenshot inviato da Snapchat. Ignorare questa semplice, quanto a tratti bizzarra, regola potrebbe condurre direttamente in galera, con il conseguente rischio e pericolo di essere processato e trattato al pari di un vero e proprio criminale.
Snapchat, l’applicazione mobile che consente di inviare foto e video agli amici, conta più di 100 milioni di utenti attivi ogni giorno; e frutta alle tasche della società circa 100 miliardi di dollari ogni anno.
Una delle caratteristiche di questo popolarissimo servizio di messaggistica istantanea è la fugacità con la quale appaiono e scompaiono certe immagini. Infatti, i contatti hanno a disposizione soltanto 10 secondi per visualizzare una foto in arrivo. Forse ispirato al famoso “carpe diem” del poeta latino Orazio, l’utente standard tende – istintivamente – a scattare uno screenshot per salvare il file sul proprio dispositivo. Memorizzare “al volo” l’immagine permette quindi al destinatario di poter visionare la fotografia in un momento diverso da quello della ricezione.
In questi giorni, il Ministro della Cultura del Regno Unito – Ed Vaizey – ha espresso chiaramente che “secondo la legge del copyright del Regno Unito, sarebbe considerato illegale per un utente di Snapchat copiare un’immagine e renderla disponibile al pubblico senza il consenso del proprietario dell’immagine stessa.” Oltre a sottolineare le regole, il ministro inglese avrebbe anche ricordato la massima sentenza della “Section 33 of the Criminal Justice and Courts Act 2015“, secondo la quale coloro che vengono colti in flagrante a salvare e a diffondere immagini di natura sessuale possono rischiare fino a due anni di reclusione.
La politica attuata da Snapchat informa che la rilevazione di un eventuale salvataggio di un’immagine o di un messaggio venga tempestivamente segnalata all’utente che subisce, in tale senso, una violazione del diritto di autore. Quest’ultimo, a sua volta, potrebbe addirittura scegliere di citare in giudizio la controparte.