Facebook
La Corte di Cassazione sentenzia: le ingiurie perpetrate attraverso i social network costituiscono diffamazione aggravata, attenti a ciò che scrivete, i social non sono esenti da conseguenze!

 

Essere nascosti dietro lo schermo del proprio PC o del proprio smartphone pensando che qualsiasi cosa si possa scrivere sui social sia ‘lecita’ è da oggi punibile per legge. Basta dunque con i commenti a briglia sciolta sulle pagine di VIP o amici (nemici). La Cassazione interviene nella questione regolando, finalmente, i comportamenti tenuti sui social che, da sempre sottovalutati, ora hanno un peso maggiore rispetto al passato.

Con la sentenza 4873/17 in merito al ricorso del Procuratore della Repubblica di Imperia, il quale aveva impugnato l’ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari aveva riqualificato un fascicolo che riguardava le ingiurie proferite via Facebook da un sessantenne catanese verso un terzo soggetto nell’estate del 2013, la Suprema Corte ha stabilito che la diffamazione sui social, su quello di Menlo Park in questo caso, è da trattarsi diversamente da quella a mezzo stampa.

Il social, secondo la corte, è in grado di raggiungere un numero quantitativamente apprezzabile di persone ma non tale da poterlo qualificare come ‘mezzo della stampa’. Nonostante ciò, però, Facebook viene considerato un ‘mezzo di pubblicità’, di conseguenza la diffamazione diviene comunque ‘aggravata’ ai sensi dell’art. 595 terzo comma del Codice Penale, ma con una sfumatura di gravità minore. L’aggravante dunque deriva dalla potenzialità diffusiva del messaggio diffamatorio del mezzo usato e Facebook, in questo caso, ha una potenzialità diffusiva variabile in base al contesto. Con questa sentenza, la Cassazione ha escluso inoltre Facebook, i blog e i forum di qualsivoglia natura, dalla legge speciale sulla stampa che porta la pena ad allungarsi fino ad una durata di sei anni.

Il consiglio, è di pensarci due volte dunque prima di scatenarsi sui social, da ora in poi, creatosi il precedente, la pena è dietro l’angolo.

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