Vediamo quali sono i motivi che hanno spinto l’Autorità a procede con la sanzione. Come si può leggere in una nota, l’autorità spiega che Fastweb nelle campagne pubblicitarie per l’offerta di connettività in fibra ottica “ha omesso o non ha adeguatamente evidenziato le informazioni sulle caratteristiche dell’offerta, sui limiti geografici di copertura, sulle differenze di servizi disponibili e di performance in funzione dell’infrastruttura utilizzata per offrire il collegamento in fibra”.
Dalla nota si può comprendere che Fastweb era a conoscenza sin dall’inizio che gran parte dei suoi clienti non avrebbe mai raggiunto la velocità pubblicizzata a causa della mancata copertura.
Tutto questo non permette ai soggetti di avere una tale quantità di informazioni da poter scegliere consapevolmente di acquistare l’offerta in fibra motivo per cui l’Antitrust è dovuta intervenire a tutela del consumatore.
La nota dell’autorità termina affermando che il suo intervento può essere ritenuto di fondamentale importanza perché “la condotta ingannevole e omissiva risulta particolarmente rilevante in considerazione dell’importanza del settore economico interessato, caratterizzato da modelli di consumo ed esigenze degli utenti in continua e radicale evoluzione, a fronte di una crescente offerta di servizi digitali”.