TIMNonostante TIM S.p.a. abbia poi tentato di far valere le proprie ragioni durante il contraddittorio, l’Autorità, rigettando tali memorie difensive, ha irrogato definitivamente una sanzione di € 170000.

Nel corso del 2017, l’AGCOM dispone un’attività ispettiva nei confronti di Tim s.p.a. e Fastweb a seguito del perpetrarsi di svariate segnalazioni effettuate da molti utenti che avevano subito ritardi durante l’esecuzione di procedure di migrazione. Nelle procedure indicate, infatti, Tim s.p.a. e Fastweb hanno assunto il ruolo di recipient e/o donating in seguito alla richiesta di migrazione dell’utente (Dei due operatori coinvolti nella procedura di portabilità, l’operatore Recipient riceve la richiesta da parte dell’utente e in seguito “gira” la stessa all’operatore Donating, il quale diventerà gestore del cliente richiedente [ndr]).

In seguito alla conclusione dell’istruttoria, l’Autorità ha appurato che le società avessero posto in essere delle condotte in violazione della normativa di attivazione, migrazione e cessazione nei servizi di accesso alla rete fissa che confermavano le segnalazioni pervenute all’AGCOM dai consumatori.
A seguito della fase ispettiva, dunque, la Direzione di tutela dei consumatori dispone un procedimento sanzionatorio nei confronti di Fastweb e TIM s.p.a. con gli atti di contestazione 4/17/DTC (Fastweb) e 5/17/DTC (TIM).

 

Tim: gravi disservizi se si vuole cambiare numero

Successivamente a tali atti di contestazione, Tim s.p.a. si difendeva sostenendo di aver messo in atto procedure conformi a quelle previste dalla normativa prevista in fase di disattivazione, migrazione e cessazione dei servizi, ma l’autorità Garante contesta tale asserzione sostenendo che la Società non avesse realizzato con la dovuta diligenza, le attività di propria competenza per consentire l’espletamento della procedura di migrazione nei tempi previsti dalla normativa in materia.

In seguito alle valutazioni della difesa, dunque, l’ipotesi viene adeguatamente smentita dall’AGCOM con il rilievo puntuale delle mancanze di Telecom Italia, la quale viene sanzionata per non aver eseguito con la dovuta diligenza le attività di propria competenza nell’ambito delle procedure di migrazione e cessazione dei servizi di accesso.

Nella predetta valutazione, infatti, si legge che “La Società, a causa della condotta non conforme al quadro regolamentare di riferimento, ha provocato disservizi agli utenti nel corso delle procedure di migrazione e portabilità del numero. In particolare, essa ha adottato procedure interne non idonee a garantire l’effettivo esercizio dei diritti degli utenti, con particolare riguardo alla completa conclusione della procedura di passaggio tra operatori. A tal proposito, la condotta può essere considerata di media entità sotto il profilo del danno cagionato agli utenti, e di media durata”.

Alla luce di quanto riportato, si vuole infine rilevare che, seppure disposta nel minimo edittale di € 170000, la sanzione irrogata nei confronti di Tim s.p.a. è in ogni caso significativa per la tutela del consumatore il quale, in seguito a tale ordinanza, vedrà sicuramente migliorati i disservizi inerenti alla migrazione del proprio gestore di telefonia Tim ad altro operatore operante nel mercato italiano o viceversa.

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