TIM, Wind Tre e Vodafone sono finite di nuovo nel mirino dell’AGCM. L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha multato gli operatori telefonici per una somma complessiva di 3.2 milioni di euro. Il motivo? Pratiche commerciali scorrette nei confronti dei clienti che venivano minacciati.
Tutti e tre gli operatori sono accusati della stessa cosa, ovvero, dell’invio nei confronti di presunti consumatori morosi intenzionali di lettere di sollecito di pagamento, contenenti la prospettazione dell’iscrizione del nominativo del cliente all’interno della banca dati S.I.Mo.I.Tel., non ancora operativa.
TIM, Wind Tre e Vodafone minacciavano i loro clienti: multa per pratiche commerciali scorrette
Questa banca dati S.I.Mo.I.Tel. è stata istituita per gestire le “morosità intenzionali”. Tuttavia non è ancora operativa e gli operatori minacciavano l’iscrizione in S.I.Mo.I.Tel. anche nei confronti di clienti che non dovevano rientrarvi, perché inadempienti occasionalmente e/o per limitati importi.
Il motivo era quello di indurli a pagare somme loro addebitate, anche illegittimamente. Tale comportamento esercitava un indebito condizionamento nei confronti di tutti quei consumatori che non avevano saldato le fatture alla scadenza prevista.
L’iscrizione dei soggetti nella banca dati S.I.Mo.I.Tel., una banca dati interoperatore, significava inserire il cliente all’interno di una black list rendendogli impossibile sottoscrivere contratti di telefonia con gli altri operatori partecipanti al sistema. TIM, Wind Tre e Vodafone, dunque, non rispettano alcun presupposto di legittimità.
L’iscrizione alla banca dati S.I.Mo.I.Tel., che ad oggi non è nemmeno funzionante, potrà essere effettuata dagli operatori telefonici solo al contemporaneo verificarsi dei seguenti presupposti:
- recesso dal contratto ad iniziativa di una delle parti esercitato da non meno di tre mesi;
- importo insoluto per ogni singolo operatore di non meno di 150 (centocinquanta) euro;
- presenza di fatture non pagate nei primi sei mesi successivi alla stipula del contratto;
- assenza di altri rapporti contrattuali post-pagati, attivi e regolari nei pagamenti con lo stesso operatore;
- assenza di formali reclami/contestazioni, istanze di conciliazioni o comunque istanze di definizione di controversie dinanzi agli organi competenti inoltrate dal cliente;
- invio a cura del partecipante all’interessato, almeno trenta giorni solari antecedenti all’iscrizione nel S.I.Mo.I.Tel., della comunicazione di preavviso di imminente iscrizione