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Rai: in attesa del DVTB2 è possibile non pagare l’abbonamento in alcuni casi

Il pagamento del Canone Rai è un argomento sempre bollente tra il popolo italiano: più volte, durante l’anno ci si chiede se questo è obbligatorio. Ecco, finalmente, tutte le informazioni necessarie per essere sempre al corrente della legge italiana.

Il Canone Rai, come ben rinomato, è stato per anni una palla al piede: più volte le persone si sono rifiutate di pagare poiché trovato ingiusto. Cosa che ha condotto lo Stato a inserirlo in bolletta. Questo incipit, come ci si può immaginare, lascia intendere che sì: il pagamento del canone Rai è obbligatorio per qualunque persona sia in possesso di un televisore o nella fattispecie di un apparecchio televisivo, il quale è in grado di ricevere, decodificare e visualizzare il segnale del digitale terrestre o del satellitare.

Nonostante questa sia la regola generale, esistono delle eccezioni in cui il pagamento non deve essere effettuato: prima tra tutto è non essere in possesso di un apparecchio come quello citato sopra. Se si ricade in questa cerchia di utenti, dato che per legge esiste la “presunzione di possesso”, è necessario inoltrare all’Agenzia delle Entrate una certificazione in cui si attesta di non avere il possesso di tale oggetto

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Si è “esuli” dal pagamento del Canone quando si è proprietari di più abitazioni: il pagamento avverrà solo per un’abitazione, infatti.

Altri casi riconosciuti dall’ordinamento italiano

Oltre a questi due casi, sono esenti dal pagamento dell’imposta:

-Coloro che hanno un’età pari o superiore a 75 anni e un reddito non superiore a 6.713,98 euro.
-Gli agenti diplomatici (art. 34 della Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961).
-I funzionari o gli impegati consolari (art. 49 della Convenzione di Vienna del 24 aprile 1963).
-I funzionari di un’organizzazione internazionale.
-I militari di cittadinanza non italiana e/o che fanno parte del personale civile non residente in Italia di cittadinanza non italiana appartenenti alle forze armate della NATO (art. 10 della Convenzione di Londra del 19 giugno 1951).

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Pubblicato da
Paola Carioti