In Senato si vaglia l’ipotesi di contenere gli spropositi dei provider sui costi delle loro offerte vagliando una serie di nuovi emendamenti da applicare alle rimodulazioni unilaterali ed ai costi aggiuntivi non espressamente indicati in fase di sottoscrizione del contratto.
In merito alle modifiche di contratto si dispongono due operazioni di controllo. Il primo punto riguarda una modifica al Codice delle Comunicazioni elettroniche per il quale si prevede l’aggiunta di un articolo (8-bis) che sancisce l’obbligo di non effettuare modifiche al contratto prima di 6 mesi.
“Le imprese hanno la facoltà di effettuare modifiche contrattuali trascorsi 6 mesi dalla stipula del contratto da parte del contraente. L’Autorità può specificare la forma di tali comunicazioni.”
Il secondo emendamento è più restrittivo e sancisce il blocco totale degli aumenti per le offerte a contratto sottoscritto. Qualsiasi modifica sarà vietata in via preliminare.
“È vietata qualsiasi modifica unilaterale da parte di imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica o telefonica. Eventuali modifiche unilaterali sono da intendersi nulle e non comportano variazioni del contratto in essere. I prezzi e le tariffe indicati nel contratto possono essere modificati unicamente mediante la stipula di un nuovo contratto sopraggiunto il termine della durata del contratto vigente.”
Lo stesso articolo garantirebbe comunque agli operatori la possibilità di definire un termine utile di scadenza per i contratti che potrebbero non essere più concessi con la formula “a tempo indeterminato” per costi ed opzioni.
Il terzo emendamento ribadisce invece la trasparenza sul prezzo finale dell’offerta. Si devono indicare tutte le spese da sostenere senza nascondere nulla.
“L’offerta commerciale dei prezzi dei differenti operatori della telefonia deve evidenziare tutte le voci che compongono l’offerta, al fine di consentire ai singoli consumatori un adeguato confronto, sono pertanto vietati le offerte e i messaggi pubblicitari e informativi di tariffe e servizi proposti dagli operatori che contengano l’indicazione del prezzo finale privo, in tutto o in parte, degli oneri complessivi derivanti dall’attivazione o utilizzo dei servizi di traffico voce, dati, messaggistica istantanea e dei servizi ancillari.”
I cosiddetti servizi ancillari sono descrittiin dettaglio e comprendono costi legati a:
La serie di emendamenti sancisce l’autorità AGCOM in materia di Garante sul corretto utilizzo delle opzioni tariffarie di consumo. Spetta a questo organismo vigilare sulla corretta applicazione delle norme e le richieste di rimborso in caso di abuso.