Il canone Rai, dalla sua nascita, è uno tra i principali temi che risuonano ogni giorno in miglia di discussioni da bar. Sono innumerevoli, infatti, le lamentele che i clienti espongono ogni giorno in merito all’obbligo imposto sul pagamento che, apparentemente, non ha ragione di esistere.
Negli scorsi anni, proprio per questo motivo, sono stati centinaia di migliaia gli italiani che si sono rifiutati di adempiere al versamento della somma richiesta dal canone. Ad oggi, però, non è più possibile sfuggire a questa imposta poiché è stata inserita d’obbligo all’interno della bolletta Enel. Anche se dilazionato in 12 mesi, però, il pagamento del canone continua a far discutere. A quanto pare, però, ci sono dei metodi per evitare il pagamento legalmente. Scopriamo maggiori dettagli di seguito.
Canone Rai: ecco i metodi per evitare il pagamento
Il Canone Rai, da sempre, è un pagamento obbligatorio che ogni cittadino italiano in possesso di almeno un televisore e di un decoder per il digitale terrestre e obbligato a rispettare. In alcuni casi, però, è possibile fare richiesta per evitare il pagamento.
Nel primo caso, è possibile evitare di pagare il Canone Rai quando, ovviamente, si è sprovvisti di Televisore. In questo caso, bisogna inviare una certificazione all’Agenzia delle Entrate. Nel secondo caso, invece, se si è in possesso di più case, è possibile pagare il canone una sola volta e non più volte quante sono le case in possesso.
I due casi sopracitati, però, non sono gli unici. Ecco di seguito altri casi in cui si può richiedere l’esenzione:
- Coloro che hanno un’età pari o superiore a 75 anni e un reddito non superiore a 6.713,98 euro.
- Gli agenti diplomatici (art. 34 della Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961).
- I funzionari o gli impiegati consolari (art. 49 della Convenzione di Vienna del 24 aprile 1963).
- I funzionari di un’organizzazione internazionale.
- I militari di cittadinanza non italiana e/o che fanno parte del personale civile non residente in Italia di cittadinanza non italiana appartenenti alle forze armate della NATO (art. 10 della Convenzione di Londra del 19 giugno 1951).