Brutte notizie per gli operatori TIM, Wind Tre e Fastweb che si sono visti notificare una multa di circa 2,76 milioni di euro da AGCOM. L‘Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni avrebbe scoperto una politica non corretta legata al diritto di recesso a seguito delle rimodulazioni. In particolar modo non sarebbero stati chiari i canali e le modalità per richiederlo.
L’Autorità ha reso note sul suo sito web le tre delibere numerate come segue:193/19/CONS (TIM), 194/19/CONS (Wind Tre) e 195/19/CONS (Fastweb). Queste sarebbero state firmate in data 24 giugno ma deliberate il 22 Maggio.
La decisione è arrivata quasi obbligatoriamente in quanto gli operatori non avevano risposto alla diffida operata lo scorso anno. Infatti AGCOM aveva preventivamente espresso i suoi dubbi sulle modalità informative legate al diritto di recesso. Queste sarebbero infatti cambiate seguito della reintroduzione della fatturazione mensile.
Nella delibera si legge in particolar modo che tutti e tre gli operatori avrebbero compiuto alcune leggerezze legate alle modalità di informazione dei clienti, i canali per il recesso e richieste indebite. Queste si riferirebbero alla tassa di concessione del modem per le offerte di telefonia fissa anche successivamente alla disdetta.
Esaminiamo le contestazioni singolarmente. A TIM viene recriminata l’illegittima richiesta delle rate residue del modem
in vendita abbinata con la rete fissa. In seguito alla modifica unilaterale infatti l’operatore sostiene che questo vada continuato a pagare, trattandosi di una normale vendita a rate. Il modem sarebbe inoltre bloccato e non utilizzabile con altri provider.Questo aspetto sarebbe in parte stato risolto a partire dal 28 Febbraio con un update di sblocco.
Per Wind Tre la situazione è del tutto analoga a TIM. L’utente sarebbe infatti costretto a continuare a pagare il modem e non avrebbe possibilità di rescindere il contratto se non nei “negozi di proprietà”. A seguito della prima diffida l’operatore aveva deciso di stornare gli importi restanti del modem, aspetto che non si è rivelato sufficiente ad impedire la sanzione.
Decisamente più leggera la situazione di Fastweb che si vede contestata unicamente la modalità di recessione dal contratto. Questo sarebbe infatti possibile unicamente in alcuni Flagship store selezionati e non nei classici multibrand. A detta dell’operatore questo tipo di esercizi creerebbero una situazione “irragionevole e idonea a provocare effetti distorsivi della concorrenza”.
Dopo la prima diffida Fastweb ha deciso di estendere a quasi tutti gli store la possibilità di compiere il recesso, riducendo la sua multa a soli 360.000 euro. Da questo momento gli operatori avranno solo 60 giorni per ricorrere al TAR del Lazio per contestare le sanzioni imposte dall’AGCOM.