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Canone Rai: ecco come non pagarlo grazie alle esenzioni

L’imposta sulla televisione è diventata impossibile da evitare: con la sua introduzione in bolletta, gli italiani sono ormai costretti a pagarla anche se controvoglia. Sin dalla sua introduzione ad oggi, infatti, il Canone Rai è  sempre stato soggetto di importanti discussioni riguardanti la sua utilità e molto altro ancora. Trattandosi di un’imposta, come si può immaginare, non può essere evitata e difatti le normative vigenti affermano la relativa coattività del pagamento.

Esaminando le norme vere e proprie si intende che il pagamento del Canone Rai è obbligatorio per ogni utente in possesso di un dispositivo in grado di recepire, decodificare e visualizzare il segnale del digitale terrestre. Tuttavia esistono delle esenzioni che, sebbene siano un numero chiuso, permettono a qualche utente di sviare questo tanto odiato pagamento.

Canone Rai: grazie a delle esenzioni può essere evitato

Prima di esaminare le esenzioni vere e proprie, dobbiamo segnalare ai nostri lettori che esiste un altro modo per non pagare tale imposta ed è molto semplice. Leggendo attentamente il testo possiamo vedere come il pagamento sia obbligatorio per chi possiede un certo dispositivo. Nel caso in cui a casa propria, quindi, si sia sprovvisti di tale, il Canone non dovrà essere pagato. Segnaliamo che a tal fine è necessario comunicare all’Agenzia delle Entrate

la relativa posizione, in quanto l’ente opera secondo presunzione di possesso.

Sono altresì esenti:

  • Coloro che hanno un’età uguale o superiore ai settantacinque anni e un reddito non superiore a 6.713,98 euro.
  • Gli agenti diplomatici (art. 34 della Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961).
  • I funzionari o gli impiegati consolari (art. 49 della Convenzione di Vienna del 24 aprile 1963).
  • I funzionari di un’organizzazione internazionale.
  • I militari di cittadinanza non italiana e/o che fanno parte del personale civile non residente in Italia di cittadinanza non italiana appartenenti alle forze armate della NATO (art. 10 della Convenzione di Londra del 19 giugno 1951).
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Pubblicato da
Paola Carioti