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Canone Rai addio: ecco quando verrà abolito e chi può già non pagarlo

Un tempo arrivava quel momento dell’anno in cui bisognava corrispondere l’importo del canone, tassa mal vista dai telespettatori soprattutto nell’ultimo ventennio. Oggi quel preciso momento non esiste più, perché il canone viene dilazionato durante l’anno e incluso nel pagamento dell’energia elettrica.

Ciò non implica che gli italiani abbiano digerito meglio il tributo. Il Parlamento infatti operò questa manovra nel 2016, per ridurre il notevole tasso di evasione che si registrava su quest’imposta. Se presa singolarmente, infatti, raggirarla non era troppo complesso, ma ora che va corrisposta congiuntamente alla luce in bolletta è pressoché impossibile tentare di evaderla.

D’altra parte, però, alcune categorie di soggetti possono effettivamente eludere il pagamento della tassa. Questo perché rispondono ad alcuni requisiti, oppure semplicemente perché dimostrano di non possedere una televisione.

Il pagamento del canone in bolletta, infatti, si basa sul principio di “presunzione di detenzione dell’apparecchio televisivo“, che impone il pagamento del canone a chiunque non dichiari altrimenti. Nel caso in cui non si avesse una televisione, quindi, sarebbe l’intestatario dell’energia elettrica a doversi muovere per dichiarare di non poter in alcun modo codificare il segnale dell’antenna, non avendo una TV.

Canone Rai: ecco come non pagarlo

Quindi, come detto, per non pagare il canone Rai, ci sono due possibilità. La prima, più immediata, corrisponde al non possedere una televisione. È necessario inviare all’Agenzia delle Entrate il modulo di dichiarazione di non detenzione, scaricabile da questo link.

Una seconda possibilità per l’intestatario corrisponde al soddisfare uno di questi requisiti:

  • Possedere un’età pari o superiore a 75 anni e un reddito non superiore a 6.713,98 euro;
  • Essere un agente problematico (condizione dettata dall’art. 34 della Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961);
  • Essere funzionario e/o impiegato consolare (sempre sulla base della Convenzione di Vienna, art. 49);
  • Essere funzionario di un’organizzazione internazionale;
  • Essere un militare di cittadinanza non italiana e/o esser parte del personale civile non residente in Italia di cittadinanza non italiana appartenente alle forze armate della NATO.

Anche in questo caso, è necessario richiedere personalmente l’esenzione.

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Pubblicato da
Monica Palmisano