L’articolo 491 del codice civile definisce “pignoramento” quel processo atto al recupero del credito necessario al debitore per colmare una lacuna finanziaria. In tal senso è lecito pensare che colui che dovrebbe riceve il compenso può adottare ogni misura disponibile per far valere i propri diritti. In altri termini il creditore è portato ad onorare il proprio debito con ogni mezzo disponibile. Oggi si aggiunge anche l’esproprio del denaro
dal conto corrente o dalla carta di credito in caso di sopravvenuta esigenza.A tutto il 2019 il procedimento del giudice era necessario per approvare la richiesta. Da questo momento in avanti non è necessaria alcuna sentenza di approvazione ed è facoltà delle Agenzie di Riscossione procedere per via diretta al prelievo forzato dal conto dell’intestatario.
Al cliente si offre l’opportunità di procedere spontaneamente entro 60 giorni dalla ricezione della notifica di pagamento. Tempo trascorso il quale la misura forzosa prende il sopravvento bloccando i soldi per destinarli all’estinzione del debito da pagare.