rimborso truffa Bancomat Nel caso in cui si verifichino prelievi non autorizzati oppure conti svuotati per il Bancomat deve essere la Banca a provare che la carta sia stata utilizzata dal legittimo titolare. Di recente alcuni utenti bancari hanno vinto la causa contro l’Istituto di Credito in Cassazione ottenendo il rimborso dopo i prelievi illegittimi. Ecco che cosa prevede la nuova misura e che cosa è accaduto.

 

Bancomat: ora in caso di truffa risponde la banca con il risarcimento

Non è raro che un utente incorra in una truffa che prenda di mira le finanze depositate sul conto corrente o sulle carte. Soggetti terzi possono intercedere in vari modi interferendo con i Bancomat tramite prelievi non verificati. Adesso esistono nuove norme a tutela del cliente che può ottenere la restituzione del denaro perso dopo l’emanazione dell’Ordinanza n. 9721 pubblicata il 26 maggio 2020.

A fare chiarezza in merito all’argomento è il Presidente dello “Sportello dei Diritti”, Giovanni D’Agata, che a seguito della pubblicazione sancisce il diritto alla rivalsa del cliente nei confronti dell’istituto di credito. A fare da esempio in questa disputa è la vicenda che ha coinvolto due utenti cointestatari di conto, reduci dalla misteriosa sparizione di un capitale da 23000 euro dal proprio conto in banca.

 

La sentenza dei Giudici dopo lo svuota – conto

In tale frangente appare più che ragionevole la decisione di delegare le responsabilità alla banca così come sancito dai giudici della terza sezione civile della Suprema Corte del Tribunale di Napoli Nord che in merito si sono espressi dicendo che:

«in tema di responsabilità della banca in caso di operazioni effettuate a mezzo di strumenti elettronici, anche al fine di garantire la fiducia degli utenti nella sicurezza del sistema (il che rappresenta interesse degli stessi operatori), è del tutto ragionevole ricondurre nell’area del rischio professionale del prestatore dei servizi di pagamento, prevedibile ed evitabile con appropriate misure destinate a verificare la riconducibilità delle operazioni alla volontà del cliente, la possibilità di una utilizzazione dei codici di accesso al sistema da parte dei terzi, non attribuibile al dolo del titolare o a comportamenti talmente incauti da non poter essere fronteggiati in anticipo. Ne consegue che, anche prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 11 del 2010, attuativo della direttiva n. 2007/64/CE relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, la banca, cui è richiesta una diligenza di natura tecnica, da valutarsi con il parametro dell’accorto banchiere, è tenuta a fornire la prova della riconducibilità dell’operazione al cliente».

 

Responsabilità del cliente

Allo stesso tempo però si sono espresse anche riserve circa il comportamento degli utenti, tenuti ad onorare il contratto con ogni mezzo in merito al tema sicurezza. Sta di fatto che la sentenza è servita anche a definire gli obblighi del cliente con espresso riferimento all’utilizzazione dei sistemi di controllo degli estratti conto e degli strumenti di sicurezza digitale.

FONTEcastedduonline
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