Per coloro che non sono in regola con il Fisco non ci sono buone notizie perché gli accertamenti retroattivi possono stanare errori ed omissioni anche dopo diversi anni. Così, qualora si pensi di aver beffato lo Stato con false dichiarazioni o possibili evasioni fiscali, si continua a rischiare grosso seppur non nell’immediato. Il Fisco infatti è una macchina lenta ma precisa, alla quale difficilmente sfugge un errore da parte del contribuente.
Ciò è ancor più vero da quando l’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza hanno intrapreso una collaborazione serrata che incrocia tutti i dati e le operazioni fiscali di ogni singolo cittadino. Un ferreo controllo supportato dall’Anonimometro, un calcolatore che mette a confronto entrate ed uscite, rendiconti bancari, proventi lavorativi e dichiarazioni reddituali. Laddove emerga una qualche anomalia, si predispone l’accertamento fiscale che a causa della complessa macchina burocratica può ritardare, ma arriva.
Come funziona l’intervento retroattivo del Fisco?
E’ importante che i contribuenti sappiano che il Fisco non ammette ignoranza sugli accertamenti retroattivi. Nei casi ordinari, i controlli fiscali avvengono sempre in un momento successivo alle dichiarazioni erariali dei cittadini. Basti pensare alla stessa dichiarazione fiscale che viene presentata alla metà dell’anno successivo riferendosi ai redditi conseguiti nell’anno precedente. In ogni caso la retroattività degli accertamenti fiscali presenta uno o più limiti. Secondo le norme vigenti, verifiche ed avvisi fiscali si possono notificare entro:
-il quinto anno successivo all’anno della dichiarazione reddituale considerata irregolare;
-il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui è stata presentata una dichiarazione nulla o che addirittura risulti omessa.
A questo punto, di fronte alla notifica di un accertamento fiscale diventa importante per il contribuente verificare il periodo a cui si riferisce. Qualora la data di consegna dell’avviso di accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate non rispetti i suddetti limiti temporali, l’accertamento cade in prescrizione e si può considerare nullo.