Le bollette di luce e gas rappresentano un costo fisso per le famiglie italiane e poter risparmiare sui consumi costituisce un sospiro di sollievo per molte di loro. Può capitare che alcune bollette risultino “gonfiate” a causa di alcuni oneri aggiuntivi che possono essere riformulati con il fornitore oppure annullati cambiandolo. Del resto la concorrenza relativa alle utenze di luce e gas è numerosa e con la liberalizzazione del mercato delle forniture si può scegliere sempre quella più vantaggiosa.
Nonostante l’Arera abbia accolto le indicazioni governative in materia di lockdown e abbia ribassato le tariffe della luce per i clienti “sensibili” come i portatori di handicap, non è insolito ricevere fatture salate. Utilizzando poche e semplici accortezze è tuttavia possibile capire quali siano i costi aggiuntivi e quali quelli legati ai consumi effettivi. Il risultato sarà quello di verificare quali voci di spesa si possano abbattere perché considerate superflue.
Sostariffe.it, un comparatore di offerte dedicato al risparmio, ha indicato 5 suggerimenti preziosi per contenere i costi delle bollette
di luce e gas. Queste “regole” aiutano i consumatori a scegliere i contratti di fornitura maggiormente vantaggiosi e sono riassumibili nei seguenti punti:– saper leggere correttamente la bolletta, valutando l’impatto dei costi aggiuntivi (costo della materia prima, Iva e accise) rispetto ai consumi effettivi;
-comunicare regolarmente l’autolettura affinchè la bolletta si basi sul ciò che si è realmente consumato e non su un calcolo presunto di energia erogata;
-verificare che il proprio profilo di consumo sia correttamente applicato (esiste una distinzione precisa tra uso domestico e non residente che prevede tariffe differenti);
-controllare le clausole applicate sul contratto di fornitura, diverse in base alla scelta del consumatore (tariffa monoraria o ripartizione dei consumi a seconda del momento di utilizzo dell’energia impiegata);
-prestare attenzione alla data di fatturazione dei fornitori. Gli utenti possono avvalersi della prescrizione qualora i distributori di energia abbiano fatturato i consumi in un tempo successivi ai due anni del periodo di riferimento.