La legge stabilisce la legittimità del processo di espropriazione forzata della liquidità con ogni mezzo disponibile. Per la richiesta dei beni verso terzi è prassi comune attuare la rivalsa con oggetto stipendio o pensione. Sono desumibili per 1/5 del loro complessivo così come stabilito dall’articolo 545 del codice di procedura civile. Esso definisce norme specifiche ed eccezioni in materia fiscale che meritano di essere affrontati in questa sede. Scopriamoli insieme.
Due sentenze in ordine di Cassazione hanno stabilito eccezioni per i limiti di pignorabilità per soggetti terzi. Nella fattispecie citiamo le sentenze n. 4584 e n. 5692 del 1995 che hanno ridefinito l’azione del debitore. Le eccezioni riguardano crediti alimentari, speciali o qualificati e quelli vantati da banche, istituti finanziari pubblici e privati. Rispetto ad essi i creditori hanno la possibilità di pignorare simultaneamente lo stipendio del debitore, ma non oltre la metà del suo importo. Quindi, in tal caso, si super ail limite di 1/5 e si pignora la metà.
Nel caso in cui vi sia una pluralità di crediti per stessa causa o origine il creditore potrà soddisfarli soltanto in seguito. Si dovrà cioè attendere l’estinzione del debito precedente prima del successivi con richiesta del quinto dello stipendio.
Ultimamente sono state anche ridefinite le regole dell’espropriazione immobiliare che contano su nuove procedure a partire da questo nuovo anno fiscale.