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Guerra degli utenti a Tim, Wind, Tre e Vodafone con ConciliaWeb

Una nuova piattaforma web è nata con l’intento di facilitare quella che è la gestione delle controversie tra consumatori ed operatori delle telecomunicazioni. Denominata ConciliaWeb, la stessa è stata messa in funzione a seguito dell’entrata in vigore del nuove Regolamento sulle procedure deliberato con provvedimento 203/18/CONS, il quale ha previsto proprio la creazione della stessa per facilitare la risoluzione di divergenze di pensiero. 

Sfruttabile in via ufficiale attraverso il log in effettuato con le credenziali SPID (identità digitale), ConciliaWeb è ciò che mette in diretto contatto il consumatore con il CORECOM al quale può essere presentata un’istanza. 

ConciliaWeb: come funziona, come si usa, quando si usa

La nuova piattaforma entrata in funzione ha lo scopo di snellire quella che è la burocrazia che riguarda il CORECOM in maniera rapida e comoda per l’utente, il quale non dovrà più recarsi fisicamente nelle sedi ma potrà sbrigare tutte le faccende in via telematica (nel caso di impossibilità, sarà comunque possibile svolgere l’iter in maniera classica). 

Per poter presentare un’istanza, il soggetto dovrà formulare la conciliazione, la quale dovrà contenere a pena di nullità i seguenti elementi:

  • Nome, cognome, residenza o domicilio del soggetto che ne richiede attuazione;
  • Numero di telefono affetto dal disservizio o codice cliente per altre tipologie di servizi;
  • La denominazione dell’operatore mobile con cui si stanno riscontrando disservizi;
  • I fatti e gli atti che hanno dato origine alle controversie;
  • La richiesta dell’istante.

ConciliaWeb, dunque, fornisce uno strumento di tutto rispetto che consentirà al Corecom di analizzare i fatti e nominare un Conciliatore in tempi risoluti. 

Alla domanda “quando si potrà utilizzare la piattaforma?“, invece, possiamo presentare  delle situazioni tipo in cui la stessa tornerà utile ossia:

  • Per addebiti equivoci inerenti al traffico in Roaming europeo e internazionale;
  • Nel caso di addebiti per servizi a sovrapprezzo;
  • Per richiedere la restituzione del credito residuo;
  • Per richiedere la restituzione del deposito cauzionale;
  • In caso di errato o omesso inserimento dei dati in quelli che sono gli elenchi pubblici;
  • Per spese legate al recesso o al trasferimento dell’utenza verso altro operatore;
  • Omissione o cessazione ritardata del servizio a seguito di disdetta o recessione da parte dell’utente
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Pubblicato da
Paola Carioti