Come indennizzo per molti lavoratori che sono stati messi in ginocchio dal sopraggiungere del Covid-19, il Governo ha predisposto una serie di Bonus per andare a compensare anche solo parzialmente i guadagni di questi cittadini.
A seconda del mese e delle categorie di lavoratori prese in considerazione, l’importo del bonus è variato, e a Maggio ha raggiunto i 1000 euro per una serie di beneficiari. In molti, però, non hanno ben compreso tuttora chi abbia diritto a percepire questa “mensilità”. Ecco dunque una lista chiara degli aventi diritto (e anche di chi può richiederlo, qualora non l’avesse ancora fatto).
A poter ricevere questo indennizzo sono alcune categorie professionali in particolare. Va premesso che chi risulta percettore del Reddito di Cittadinanza, il cui ammontare non sia superiore al bonus stesso, può ricevere la somma mancante a raggiungere il bonus per intero. Le due misure non sono quindi cumulabili, tranne nei soggetti con invalidità che costituiscono casistica a parte.
Il bonus 1000 euro di Maggio quindi a:
– Partite IVA e autonomi: liberi professionisti titolari di una partita IVA che risulti attiva nel momento di entrata in vigore del decreto Rilancio, iscritti alla Gestione separata che non siano titolari di pensione o di altre forme di previdenza obbligatoria, che abbiano subito una riduzione documentata di almeno il 33% del reddito
nel secondo bimestre 2020, rispetto al reddito dichiarato nel secondo bimestre 2019.– Lavoratori co. co. co, ossia collaborazione coordinata e continuativa, anch’essi iscritti alla Gestione separata non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria, che abbiano interrotto il rapporto di lavoro alla data di entrata in vigore del decreto Rilancio;
– Lavoratori stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo di tempo compreso tra il 1º gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, che alla data di entrata in vigore del decreto non siano titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI;
– Lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, e che alla data di entrata in vigore della presente disposizione non risultino titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI.