Multe-cancellarle

Le multe rappresentano una delle voci di spesa tra le più antipatiche per gli italiani, soprattutto quando si ha la convinzione di averle prese illegittimamente. In questo caso niente è perduto ed è possibile che il cittadino faccia ricorso per chiederne l’annullamento. Cancellare le multe è dunque plausibile anche se resta molto importante valutare i tempi di ricorso in base alla data di scadenza riportata sulla notifica.

Il cittadino che intende avvalersi della richiesta di annullamento può farlo seguendo tre possibili strade. Si tratta di percorsi differenti ma che in buona sostanza si avvalgono di figure capaci di valutare la legittimità o meno delle ragioni che spingono il reo a chiederne la cancellazione. Per l’esattezza la richiesta di annullamento può essere realizzata attraverso il ricorso per autotutela, il ricorso al Giudice di Pace e quello al Prefetto. Vediamo nella fattispecie di cosa si tratta.

Come si può chiedere l’annullamento di una multa?

Il primo tra i 3 casi indicati è il ricorso di autotutela che normalmente viene fatto direttamente presso la sede dell’Ente che ha emesso la multa da contestare. Solitamente si tratta di una pratica che viene seguita quando si ha la certezza di un errore della PA così palese da non fugare dubbi. Il ricorso presso il Giudice di Pace invece deve innanzitutto essere effettuato entro 30 giorni dalla notifica della multa. Inoltre è necessario fornire all’Ufficio competente una serie di documenti quali: l’originale della multa, 4 copie del ricorso e delle multa ed 1 copia del documento del riconoscimento del cittadino.

Il tutto corredato dalla marca del contributo unificato perché questo tipo di ricorso prevede un costo che è proporzionale all’importo della multa ricevuta. Infine c’è la possibilità di ricorrere al Prefetto. Questo tipo di ricorso deve essere effettuato entro 60 giorni dalla notifica della multa ed inviato come raccomandata direttamente al Prefetto. La risposta di accoglimento del ricorso deve essere fornita entro 120 giorni. Infatti la cartella di pagamento non può essere recapitata al contribuente se non prima che arrivi la risposta del Prefetto.

 

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