Il primo dei tre sistemi per richiedere il condono multe passa per il processo di autotutela che generalmente viene gestito dall’Ente che ha emesso la contravvenzione. Si tratta di una pratica che si esegue nel momento in cui esiste la certezza di errore da parte della Pubblica Amministrazione. In caso di assenza di dubbi sulla contestazione si procede con il ricorso al Giudice di Pace
che entro 30 giorni dalla notifica della multa deve presentare l’istanza all’Ufficio Competente. In particolare fornisce: l’originale della multa, 4 copie del ricorso e delle multa ed 1 copia del documento del riconoscimento del cittadino.Si può poi ricorrere al Prefetto con interventi temporali previsti entro e non oltre 60 giorni dopo la ricezione della notifica. In questo caso basta una raccomandata con ricevuta di ritorno. La risposta di accoglimento si ottiene entro 120 giorni con la cartella che non può essere recapitata al contribuente prima della risposta. In caso di richiesta respinta il Prefetto ingiunge al ricorrente di pagare un importo non inferiore al doppio rispetto alla somma prevista inizialmente per l’infrazione e indicata nel verbale, oltre le spese di notifica.