Tasse non pagate? Sappiate che da oggi in poi sarà molto più semplice pignorare il vostro conto e prelevare direttamente le somme necessarie ad appianare il debito.
E’ il risultato delle disposizioni derivanti dall’approvazione della Legge di Bilancio 2020, che ha definitivamente sancito la confluenza delle competenze di Equitalia all’interno dell’Agenzia delle Entrate, sezione Riscossione, e ha determinato un notevole snellimento nelle procedure anti-evasione. Il chiarimento degli ambiti di lavoro di questa parte dell’ente ha infatti consentito l’accesso agevolato a dati riguardanti lo stato contributivo di ciascun cittadino.
In quali circostanze, però, si può procedere verso il pignoramento del conto corrente?
Anzitutto, per pignoramento si intende quel procedimento formale, rientrante nell’ambito dei “pignoramenti presso terzi”, che viene messo in atto ai sensi dell’articolo 491 del codice civile come misura di esecuzione del recupero di un credito vantato nei confronti di un debitore.
In tal senso, il pignoramento di un conto corrente potrebbe essere determinato dalla volontà di saldare un eventuale debito nei confronti di terzi, che possono essere anche la banca stessa, e si può attuare attraverso il blocco del conto corrente o il prelievo delle somme
dello stesso importo del debito direttamente dal conto corrente dell’intestatario.Mentre in precedenza era necessario passare attraverso il giudice per vedere approvata la richiesta di pignoramento di un determinato conto corrente, con lo snellimento della burocrazia in quest’ambito, nel 2020 sarà possibile intraprenderne l’iter senza passare attraverso alcun procedimento giudiziario.
Quindi ad oggi le somme dovute possono essere subito bloccate sul conto corrente e utilizzate per saldare i debiti, senza dover passare attraverso l’agenzia delle entrate e attenderne il riscontro.
Il discorso appare diverso per situazioni debitorie contratte con il Fisco. In tal caso, infatti, l’Agenzia delle Entrate – Riscossione all’atto della notifica della cartella esattoriale non si rivolge più al giudice per citare in giudizio il debitore, dal momento che la cartella di pagamento rappresenta già di per sé è un atto esecutivo al pari dell’atto di precetto del giudice, e pertanto si può procedere con il pignoramento del conto corrente laddove, passati 60 giorni dalla notifica, la cartella esattoriale non risulta esser stata ancora pagata.