Gli accertamenti del Fisco sono all’ordine del giorno e non sempre i contribuenti sono a conoscenza di come tutelarsi da alcune verifiche ipoteticamente illegittime. Una considerazione che va fatta, soprattutto alla luce delle ultime disposizioni che vedono il limbo fiscale stabilito con il lockdown, terminare definitivamente il 31 agosto. Dopo questa data infatti il Fisco tornerà a notificare atti ed accertamenti ed i contribuenti non in regola dovranno provvedere a sistemare la propria posizione debitoria.
A questo proposito capire se avete ricevuto un accertamento illegittimo diventa necessario, soprattutto in una situazione come quella attuale dove certamente non si naviga nell’oro. La prima cosa da fare è quella di appellarsi all’istanza di autotutela. Si tratta di una procedura che permette al contribuente di difendere la propria posizione dinanzi ad una richiesta di accertamento e richiederne così l’annullamento. L’istanza di autotutela è l’opzione perseguibile in prima battuta, ma non l’unica per sfuggire al salasso fiscale.
Come difendersi dagli accertamenti fiscali?
Tutelarsi dagli accertamenti fiscali notificati dall’Agenzia delle Entrate è possibile seguendo 3 semplici accorgimenti. Il primo è quello di verificare se colui che ha firmato l’accertamento sia un funzionario abilitato oppure sia decaduto nel ruolo preposto. Dimostrare questa seconda possibilità consentirebbe al contribuente di chiedere l’annullamento dell’atto. La seconda mossa ha a che fare con la data di notifica dell’accertamento. Questo può definirsi nullo nel caso in cui fosse stato notificato dopo il 31 dicembre del 5 anno successivo alla dichiarazione dei redditi considerata irregolare.
Stessa cosa se la notifica fosse successiva al 31 dicembre del 7 anno in cui è stata presentata una dichiarazione considerata nulla o non presentata affatto. Infine è possibile chiedere l’annullamento di un accertamento qualora si dimostrasse l’assenza sulla cartella dell’effettiva aliquota calcolata sull’atto. Può infatti capitare che sulla notifica siano solamente indicate le aliquote minime e massime relative agli scaglioni d’imposta ma non quella effettivamente applicata nel caso specifico.