A volte accade che vi siano dei refusi, ovvero degli errori voluti o involontari da parte delle forze dell’ordine. Potrebbe trattarsi di una contestazione con il precedente proprietario di un veicolo a noi ceduto per rivendita dell’usato da un concessionario (o per vendita diretta) o magari, come avvenuto pochi giorni fa, una contravvenzione per eccesso di velocità in cui l’autovelox era starato (una Ford Focus originale ad oltre 700 Km/h?). In definitiva, in questi ed altri casi, potremmo ottenere l’archiviazione multa senza che si debba pagare nulla. Come fare? Scopriamolo.
Nei casi precedenti ed in quelli in cui è evidente la presenza di un errore di valutazione da parte degli organismi di controllo si può agire per annullare una multa. La prima cosa che si può fare è ricorrere all’autotutela, ossia la procedura che passa per la consultazione di un Giudice di Pace che media nel dissidio amministrativo. Ricorrendo alla personalità giuridica in questione si presenta ricorso procedendo entro 30 giorni dalla notifica di sanzione. Occorre presentare:
In caso di accoglimento il cliente può vedersi annullati gli effetti della multa. In altro caso c’è sempre il Prefetto, organismo di tutela che vigila sul buon esito delle contravvenzioni con effetti entro 120 giorni dall’immissione della richiesta (accoglimento entro 60 giorni). Entro tale limite di tempo avviene il riesame della multa per accertare o meno che vi siano state delle irregolarità. Gli esiti possibili sono due:
Se si ritiene di aver ricevuto una sanzione non pertinente si può agire attraverso tali canali. Per la consultazione della Prefettura, comunque, si noti che dal processo di mala fede scaturisce una ulteriore sanzione ed altre spese accessorie. Procedere solo se si ha certezza assoluta di un errore di valutazione.