Il nuovo provvedimento applica le direttive del Decreto in vigore per gli interventi a sostegno delle famiglie del Bel Paese. Si impone una restrizione tecnica alle misure economiche cautelari. Si pone enfasi sul fattore debiti verso l’Ente di Riscossione Statale che non può applicare ingiunzioni a livello territoriale neanche nella siffatta ipotesi di contenziosi scaduti.
Entrando nel merito della questione si scopre la sospensione alle richieste per le somme dovute da stipendio, indennità pensionistiche, cassa integrazione ed altri sistemi economici legati al rapporto di lavoro. Ma dal 16 ottobre tutto tornerà finalmente a regime con la automatica riattivazione del pignoramento.
I termini del blocco così imposto avranno effetto anche sui piani rateali in attivo. In pratica tutto si congelerà fino a data destinata per coloro che hanno concordato un piano di rientro dilazionato durante il periodo del lockdown. A partire dal giorno successivo, anche in questo caso, tutto riprenderà regolarmente.
I limiti del pignoramento per quanto concerne stipendio e pensioni sono definiti dal CC (Codice Civile) per la quota di un quinto dell’importo mensile al netto delle tasse. Pertanto un compenso mensile tipo da 1200 Euro prevederà una detrazione di 240 Euro. Per azioni successive all’accredito su conto bancario o postale intestato al debitore il pignoramento risulta attivo per l’importo eccedente il triplo dell’assegno sociale.