È arrivato il momento di una vera e propria pace fiscale. La novità è giunta il 17 agosto nella risposta all’interpello n.266, che revoca la precedente risposta n. 263 del 12 agosto 2020. Va specificato che la rottamazione delle cartelle non causa una eliminazione delle procedure esecutive avviate da terzi, ma un periodo di inattività del titolo esecutivo. L’Agenzia delle Entrate ha prontamente dichiarato un mutamento relativo al blocco generalizzato di tutti i pignoramenti nel caso di adesione alla pace fiscale.
Rottamazione Tar: le parole dell’Agenzia delle Entrate in merito
L’Agenzia delle Entrate ha specificato: “Al creditore viene inibito il compimento di quegli atti di impulso del processo esecutivo che avrebbe il diritto di compiere, anche surrogandosi al pignorante, in caso di sua rinuncia (cfr. Cass. 18 gennaio 2012, n. 689), senza, però, che ciò pregiudichi la conservazione, in capo all’agente della riscossione che ha proposto l’intervento, del diritto di partecipare, fino al completamento del pagamento di quanto dovuto a titolo di “rottamazione-ter”, alla distribuzione delle somme disponibili.”
Pertanto con le nuove decisioni dell’agenzia fiscale si avrà il blocco delle procedure esecutive conseguenzialmente alla presentazione della domanda di adesione alla pace fiscale. Questa riguarda solo i pignoramenti diretti (che si estinguono con il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute) ma non richiama quelli avviati da terzi.
Riassumendo:
- l’agente della riscossione parteciperà alla distribuzione, laddove quest’ultima avverrà prima che il debitore abbia effettuato il pagamento dell’importo,
- non vi sarà il diritto dell’agente della riscossione di partecipare alla distribuzione, laddove colui che possiede il debito, abbia completato il pagamento dell’importo della rottamazione ter.