Una clausola contrattuale potrebbe determinare l’insorgenza di non poche rogne per coloro che richiedono mutui, soprattutto se si dimostrano insolventi nei pagamenti effettuati.
Di fatto, si tratta di una possibilità inserita in tutti i contratti che prevedono la creazione di un mutuo, come viene verificato dall’autorità che si fa garante del corretto svolgimento dell’operazione – che spesso corrisponde ad un notaio.
Si chiama “Decadenza del termine”, e può essere applicata laddove un cliente già in arretrato di diverse mensilità si continui a mostrare refrattario al pagamento delle successive. Di certo non avviene a cuor leggero: chi non riesce a corrispondere per tempo le rate del mutuo ha sicuramente alle spalle pesanti difficoltà economiche che non gli permettono di sostenere la spesa. Ciò però non può passare inosservato agli occhi della banca che ha acconsentito di farsi carico del pagamento delle somme, e attivare la restituzione a rate, e pertanto laddove necessario è autorizzata a prendere provvedimenti.
Come detto, per arrivare all’applicazione della clausola “decadenza del termine” è necessaria a monte una grave inadempienza nei confronti del pagamento delle rate.
Prima di passare direttamente all’escussione dell’ipoteca messa sull’immobile (ipoteca che viene l’osta sempre durante la stipula di un mutuo avente una certa entità), si può ricorrere a questa clausola, consentendo eventualmente al contribuente o alla famiglia di pagare la restante parte del mutuo in un’unica soluzione. Scenario piuttosto inverosimile se già non si riescono a corrispondere le altre rate, e pertanto solitamente questo passaggio non è risolutivo e si deve procedere più coercitivamente.