Il TAR del Lazio si è espresso questo mese su un ricorso di Fastweb contro un provvedimento dell’Antitrust che aveva irrogato una sanzione di 200.000 euro per ostacoli nell’esercizio dei diritti contrattuali come quello di recesso.
La sanzione riguarda un procedimento del 28 Settembre 2011, il numero 22830 dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, con cui veniva appunto accertato che Fastweb aveva posto in essere una pratica commerciale scorretta. Scopriamo insieme tutti i dettagli.
Il procedimento si era aperto dopo diverse segnalazioni secondo cui Fastweb talvolta non aveva provveduto a cessare i contratti, o l’avrebbe fatto con notevole ritardo nonostante le richieste di disdetta giunte anche tramite raccomandata A/R e solleciti telefonici. Ciò riguardava sia il servizio di rete fissa che quello di rete mobile, facendo scattare un procedimento per ipotizzata pratica commerciale aggressiva, contraria alla diligenza professionale.
Fastweb ha basato il suo ricorso sul principio di incompetenza, per violazione e falsa applicazione dei principi di ripartizione delle competenze tra Autorità amministrative indipendenti, sostenendo che l’Autorità competente fosse l’AGCOM
. Inoltre, secondo Fastweb, l’Antitrust non avrebbe tenuto conto di alcune argomentazioni difensive in cui si faceva notare che molti ritardi non risultavano imputabili all’azienda ma dipendessero dalla tempistica per il rientro in TIM.Infine, l’Autorità avrebbe errato nel quantificare la sanzione, valutando in maniera scorretta sia il parametro della gravità della violazione che quello della durata. Il TAR del Lazio, dopo aver sentito le parti, ha deciso di respingere il ricorso di Fastweb nella sentenza pubblicata il 5 Novembre 2020, innanzitutto ricordando che secondo le conclusioni della Corte UE deve prevalere la disciplina di settore solo quando sia individuabile un contrasto insanabile con la normativa generale, in Italia rappresentata dal Codice di Consumo. Per questa ragione, il TAR del Lazio ha respinto il ricorso condannando Fastweb anche alle spese di giudizio.