In più, il provvedimento sposta al 31 gennaio il termine finale di scadenza dei versamenti che derivano dalle cartelle di pagamento, come pure dagli avvisi esecutivi previsti dalla legge, sospesi dal Decreto Legge del marzo scorso. La sospensione di cui vi parliamo è “operante senza alcuna soluzione di continuità” dal 21 febbraio 2020 per i debitori che risiedono nei comuni della prima “zona rossa” e dall’8 marzo 2020 per tutti gli altri, fino al 31 gennaio.
Sembra sia slittato al 31 gennaio anche la scadenza della sospensione degli obblighi di accantonamento che derivano dai pignoramenti prezzo terzi, fatti dall’agente della riscossione e dagli altri soggetti che hanno stipendi, indennità e pensioni. Inoltre, Palazzo Chigi ci tiene a spiegare che “restano comunque acquisiti, per quanto attiene ai versamenti eventualmente eseguiti nello stesso periodo, gli interessi di mora, le sanzioni e le somme aggiuntive già corrisposti. Restano fermi gli accantonamenti effettuati e restano definitivamente acquisite e non sono rimborsate le somme accreditate nel suddetto periodo”.