Definitivo lo stop delle cartelle esattoriali ed altri atti fiscali fino al 31 gennaio 2021. Il consiglio dei ministri pare che abbia approvato un Decreto Legge che, come si legge anche nella nota di Palazzo Chigi, ”prevede l’ulteriore differimento, dal 31 dicembre 2020 al 31 gennaio 2021, dei termini previsti per la notifica degli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, nonché degli altri atti tributari elencati dall’articolo 157 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34”.
E non solo: il provvedimento sposta anche al 31 gennaio 2021 il termine finale di scadenza dei versamenti derivanti dalle cartelle di pagamento, e anche degli avvisi esecutivi previsti dalla legge che sono relativi alle entrate tributarie e non, sospesi dal Decreto Legge dello scorso marzo.
In base a questo intervento, Palazzo Chigi spiega: ”fermo restando quanto disposto in relazione alla salvezza delle attività compiute e degli effetti prodottisi nel periodo dal primo gennaio 2021 alla data di entrata in vigore del decreto-legge appena approvato, la sospensione degli stessi versamenti opera senza soluzione di continuità dalla data iniziale della stessa (21 febbraio 2020 per i debitori con residenza/sede operativa/sede legale nei comuni della prima “zona rossa”, 8 marzo 2020 per tutti gli altri) fino alla data del 31 gennaio 2021”.
Cartelle esattoriali: rinvio fino al 31 gennaio anche di altri atti fiscali
Slittano anche al 31 gennaio 2021 le scadenze della sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi fatti dall’agente di riscossione e dagli altri soggetti titolati, i quali hanno uno stipendio, salario e altre indennità che si riferiscono al rapporto di lavoro o impiego.
Palazzo Chigi spiega anche che ”restano comunque acquisiti, per quanto attiene ai versamenti eventualmente eseguiti nello stesso periodo, gli interessi di mora, le sanzioni e le somme aggiuntive già corrisposti. Restano fermi gli accantonamenti effettuati e restano definitivamente acquisite e non sono rimborsate le somme accreditate nel suddetto periodo”.
Infine, si legge nella nota, ”restano prive di qualunque effetto le verifiche relative all’adempimento degli obblighi di versamento derivanti dalla notifica di cartelle di pagamento da parte dei beneficiari di pagamenti delle pubbliche amministrazioni, eseguite sempre nel medesimo periodo, per le quali l’agente della riscossione non abbia già notificato l’ordine di versamento. Pertanto, i soggetti pubblici provvedono ad effettuare il pagamento a favore del beneficiario”.