In che modo viene valutato il contagio da Covid se avvenuto sul luogo di lavoro?
Nel momento in cui si prende il Coronavirus mentre si stanno svolgendo mansioni relative all’impiego, si può considerare il contagio come infortunio sul lavoro, e ricevere pertanto il trattamento connesso.
Anzitutto, è importante specificare che in alcun modo la responsabilità del contagio ricade sul proprio datore di lavoro.
In secondo luogo, la copertura Inail del lavoratore è sancita dal Decreto Legislativo n. 18 del 2020, nell’articolo 42, che precisa proprio la procedura che si deve attivare nel momento di contagio accertato: il medico che prende in carico il paziente deve compilare il certificato d’infortunio e inviarlo all’Inail.
L’annessa indennità viene erogata fin dal primo giorno di assenza o astensione dalle attività lavorative.
Ma come viene considerato secondo questo DL il periodo di quarantena correlato al contagio, laddove non avvenisse (perché non necessaria o per altre motivazioni) l’ospedalizzazione?
Nel momento in cui non avvenisse l’ospedalizzazione, oppure a seguito di questa, e in ogni caso in cui fosse necessario un periodo di quarantena o permanenza domiciliare fiduciaria, anche questo lasso di tempo rientrerebbe nel computo dei giorni d’infortunio.
La rendita che spetta al lavoratore, fin dal primo giorno di astensione dal lavoro, segue comunque la normativa vigente in materia: dal momento che si parla di inabilità al lavoro assoluta temporanea, l’indennità corrisponde al 60% della retribuzione media giornaliera per i primi 90 giorni, che poi diventa 75% fino al giorno dell’effettiva guarigione.