In data 14 gennaio 2021 è stato firmato un nuovo DPCM in vigore dal 16 gennaio e valido fino al 5 marzo 2021. Il DPCM reca le nuove norme di contenimento della pandemia da covid 19 e va a confermare alcune delle misure già previste dal DL n 2/2021 che ha prorogato lo stato di emergenza fino al 30 aprile 2021 e confermato il divieto di spostamenti tra Regioni e Province autonome fino al 15 febbraio salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.

La colorazione dell’Italia dal 17 gennaio e le regole da rispettare

A seguito della riunione della Cabina di Regia (DM 30 aprile 2020) il Ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato il 16 gennaio quattro nuove Ordinanze sulla base dei dati e delle indicazioni ricevute.

Le Ordinanze, che saranno in vigore dal 17 gennaio 2021 dividono l’Italia nella seguente colorazione:

in area gialla:

  1. Campania
  2. Basilicata
  3. Molise
  4. Provincia autonoma di Trento
  5. Sardegna
  6. Toscana

in area arancione:

  1. Abruzzo
  2. Friuli Venezia Giulia
  3. Lazio
  4. Liguria
  5. Marche
  6. Piemonte
  7. Puglia
  8. Umbria
  9. Valle d’Aosta
  10. Calabria
  11. Emilia-Romagna
  12. Veneto (Calabria, Emilia e veneto restano in arancione come da DPCM del 14 gennaio 2021)

in area rossa:

  1. Lombardia
  2. Sicilia
  3. Provincia Autonoma di Bolzano.

 

Le regole valide per regioni a seconda del colore

Zona gialla

  • coprifuoco dalle 22:00 alle 5:00, spostamento solo per valide ragioni;
  • raccomandazione di spostarsi solo per motivate esigenze;
  • è possibile spostarsi verso una sola abitazione privata abitata, solo una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5:00 e le ore 22:00, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.
  • divieto valido dal 16 gennaio al 15 febbraio, di spostarsi tra le regioni, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.
  • per gli istituti di secondo grado, è previsto che dal 18 gennaio almeno il 50% e fino ad un massimo del 75% degli studenti svolgano l’attività didattica in presenza.
  • sospensione delle attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche, nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi;
  • chiusura delle sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, discoteche e sale da ballo;
  • sospensione di convegni, congressi e altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza;
  • riapertura di musei e altri istituti e luoghi della cultura, dal lunedì al venerdì, con esclusione dei giorni festivi, a condizione che detti istituti e luoghi, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, nonché dei flussi di visitatori (più o meno di 100.000 l’anno), garantiscano modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone e da consentire che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno un metro;
  • chiusura, nelle giornate festive e prefestive, degli esercizi commerciali presenti all’interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie;
  • apertura dei servizi alla persona come parrucchieri, estetisti, ecc. nel rispetto dei protocolli approvati
  • chiusura degli impianti nei comprensori. A partire dal 15 febbraio gli impianti saranno aperti agli sciatori amatoriali solo con l’applicazione delle linee guida adottate dalle regioni e validate dal comitato tecnico scientifico
  • per le attività di ristorazione fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie è consentito dalle ore 5:00 fino alle ore 18:00 con consumo al tavolo per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi;
  • dopo le ore 18:00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico; resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati;
  • consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22:00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.
  • per i soggetti che svolgono come attività prevalente quella dei codici ATECO 56.3 (Bar e altri esercizi simili senza cucina) e 47.25 (Commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati) l’asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18:00

Zona arancione

  • divieto di ogni spostamento in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili nel proprio comune; è comunque consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
  • possibilità di spostarsi verso una sola abitazione privata abitata, nell’ambito del territorio comunale, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5:00 e le ore 22:00, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi;
  • possibilità di spostarsi dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia;
  • chiusura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura;
  • sospensione delle attività dei servizi di ristorazione fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22:00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze
  • per i soggetti che svolgono come attività prevalente quella dei codici ATECO 56.3 (Bar e altri esercizi simili senza cucina) e 47.25 (Commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati) l’asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18:00.

Zona rossa

  • vietato spostarsi all’interno dei territori, salvo che per comprovate esigenze, tra cui rientrano anche gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza ove consentita; è comunque consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
  • possibilità di spostarsi verso una sola abitazione privata abitata, nell’ambito del territorio comunale, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5:00 e le ore 22:00, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi;
  • possibilità di spostarsi una sola volta al giorno dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia;
  • sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità appositamente individuate (allegato 23), sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi
  • sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie;
  • sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22:00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze
  • per i soggetti che svolgono come attività prevalente quella dei codici ATECO 56.3 (Bar e altri esercizi simili senza cucina) e 47.25 (Commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati) l’asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18:00
  • restano aperte le attività di parrucchieri e barbieri oltre che lavanderie e pompe funebri, mentre sono sospese le attività dei centri estetici.

 

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