Sino al 28 febbraio 2021 sono sospesi gli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati prima della data di entrata in vigore del decreto Rilancio (19/05/2020) e fino al 31 dicembre 2020 e dall’entrata in vigore del d. l. 3/2021 (15/01/2021) e fino al 28 febbraio, aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di:
- stipendio,
- salario,
- altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati.
Pignoramenti dell’Agente della Riscossione sospesi sino al 28 febbraio
- sino al 28 febbraio 2021 (anziché 31 gennaio) le somme oggetto di pignoramento non devono essere sottoposte ad alcun vincolo di indisponibilità ed il soggetto terzo pignorato deve renderle fruibili al debitore esecutato; ciò anche in presenza di assegnazione già disposta dal giudice dell’esecuzione;
- a decorrere dal 1° marzo 2021 (anziché 1° febbraio) tornano ad operare l’obbligo di accontamento e, quindi, l’obbligo di rendere indisponibili al debitore le somme oggetto di pignoramento e il conseguente obbligo di versamento all’Agente della riscossione.
In buona sostanza, il d. l. 7/2021 (art. 1 c. 3) modifica i termini indicati nell’art. 152 c. 1 del Decreto Rilancio (d. l. 34/2020), già differiti dall’art. 1 d. l. 3/2021.
Notifica degli avvisi di accertamento e di altri atti impositivi
Sono notificati nel periodo compreso tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022 (anziché dal 1° febbraio 2021 e il 31 gennaio 2022) i seguenti atti impositivi:
- avvisi di accertamento;
- atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni;
- atti di recupero dei crediti di imposta;
- avvisi di liquidazione;
- avvisi di rettifica e liquidazione,
per i quali i termini di decadenza scadono tra l’8 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020. Naturalmente, restano esclusi i casi di indifferibilità e urgenza.
Il d. l. 7/2021 (art. 1 lett. a) modifica i termini indicati nell’art. 157 c. 1 del Decreto Rilancio (d.l. 34/2020), già differiti dal d. l. 3/2021.
Notifica di atti, comunicazioni e inviti
Gli atti, le comunicazioni e gli inviti sono inviati o messi a disposizione nel periodo compreso tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022 (anziché tra il 1° febbraio 2021 e il 31 gennaio 2022), salvo casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi. Per l’elenco degli atti si rinvia alla lettura del commento sul d. l. 3/2021.
Il d. l. 7/2021 (art. 1 lett. b) modifica i termini indicati nell’art. 157 c. 2 bis del Decreto Rilancio (d. l. 34/2020), già differiti dal d. l. 3/2021.