Sino al 28 febbraio 2021 sono sospesi gli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati prima della data di entrata in vigore del decreto Rilancio (19/05/2020) e fino al 31 dicembre 2020 e dall’entrata in vigore del d. l. 3/2021 (15/01/2021) e fino al 28 febbraio, aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di:
In buona sostanza, il d. l. 7/2021 (art. 1 c. 3) modifica i termini indicati nell’art. 152 c. 1 del Decreto Rilancio (d. l. 34/2020), già differiti dall’art. 1 d. l. 3/2021.
Notifica degli avvisi di accertamento e di altri atti impositivi
Sono notificati nel periodo compreso tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022
(anziché dal 1° febbraio 2021 e il 31 gennaio 2022) i seguenti atti impositivi:per i quali i termini di decadenza scadono tra l’8 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020. Naturalmente, restano esclusi i casi di indifferibilità e urgenza.
Il d. l. 7/2021 (art. 1 lett. a) modifica i termini indicati nell’art. 157 c. 1 del Decreto Rilancio (d.l. 34/2020), già differiti dal d. l. 3/2021.
Notifica di atti, comunicazioni e inviti
Gli atti, le comunicazioni e gli inviti sono inviati o messi a disposizione nel periodo compreso tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022 (anziché tra il 1° febbraio 2021 e il 31 gennaio 2022), salvo casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi. Per l’elenco degli atti si rinvia alla lettura del commento sul d. l. 3/2021.
Il d. l. 7/2021 (art. 1 lett. b) modifica i termini indicati nell’art. 157 c. 2 bis del Decreto Rilancio (d. l. 34/2020), già differiti dal d. l. 3/2021.