In base alla bozza che sta circolando ultimamente, pare che la sospensione dei termini di pagamento per quanto riguarda le cartelle esattoriali e gli avvisi esecutivi, dovrebbero essere rinviati dal 28 febbraio fino al prossimo 30 aprile. Nonostante ciò, comunque, sin dal primo mese di marzo, l’agente di riscossione potrà notificare le cartelle di pagamento, le quali dovranno essere saldate entro i 60 giorni dal termine del periodo di sospensione.
I contribuenti debitori che sono stati raggiunti dalle cartelle esattoriali, potranno scegliere anche di pagare prima della nuova scadenza del 30 aprile. Fino a questa data, le cartelle non porteranno comunque degli oneri aggiuntivi, a l’Agenzia delle entrate non potrà dare avvio a nessuna azione esecutiva o cautelare. Le cartelle che sono state notificate entro il 30 di aprile avranno una funziona di partecipativa della pretesa, mentre l’obbligo di adempiere ad essere rimane entro i termini già previsti. I versamenti sospesi dovranno essere comunque saldati entro una soluzione unica entro i 60 giorni decorsi da questa data.
Cartelle esattoriali: la riscossione dovrà avvenire entro i cinque anni, altrimenti prescrizione
I debiti dei contribuenti dovranno essere riscossi dal Fisco nei 5 anni, se ciò non dovesse avvenire, scatta automaticamente la prescrizione. All’interno della bozza del DL Sostegno, riportata da AdnKronos, si dice chiaramente che “al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello dell’affidamento del ruolo le quote non riscosse sono automaticamente discaricate, senza oneri amministrativi a carico degli stessi enti creditori’‘. Il modo in cui verrà attuata questa riforma dovrà essere determinata con un decreto ministeriale fatto appositamente.
Ciò che verrà escluso temporaneamente dal “discarico automatico“, saranno quei debiti per cui “sono ancora pendenti procedure esecutive e concorsuali”. In questi casi, “il discarico si produce al 31 dicembre del quinto anno successivo alla conclusione della procedura”
Nella prescrizione non saranno incluse neanche le quote per cui, sempre nei 5 anni di tempo a disposizione del Fisco per la riscossione, siano intervenuti “accordi di ristrutturazione o transazioni fiscali o previdenziali ovvero dilazioni derivanti da istituti agevolativi previsti dalla legge, ancora in essere alla predetta data del 31 dicembre, o per i quali, entro tale ultima data, si sono verificati l’inadempimento, la revoca o la decadenza dal beneficio”. In tal caso, il “discarico automatico si produce al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di inadempimento revoca o decadenza dal beneficio”.