A seguito delle agevolazioni fiscali introdotte dall’art. 22 del DL n. 124/2019, il governo italiano ha introdotto ulteriori incentivi fiscali con l’obiettivo di favorire l’adozione di strumenti di pagamento elettronico.
All’inizio convertito in legge dalla L. n. 157/2019, gli esercenti potevano ottenere crediti d’imposta pari al 30% delle commissioni addebitate per l’accettazione dei pagamenti con carta o pagamenti effettuati con altri strumenti di pagamento elettronico tracciabili nell’ambito della fornitura di beni e servizi ai consumatori a partire dal 1 luglio 2020 e a condizione che i ricavi dell’esercente dell’anno d’imposta precedente non superino i 400mila euro.
L’art. 22 del Decreto Tributario è stato recentemente modificato dall’art. 1, co. 10, del DL n. 99/2021 (poi sostituito dall’art. 11-bis, comma 10, del DL n. 73/2021, convertito nella L. n. 106/2021).
Le disposizioni di cui sopra hanno aggiunto un nuovo paragrafo all’articolo 22 del Decreto Tributario, prevedendo che gli esercenti che forniscono beni o servizi ai consumatori possano ottenere un credito d’imposta pari al 100% dei corrispettivi maturati dal 1 luglio 2021 al 30 giugno 2022 , per l’adozione di:
- strumenti elettronici di pagamento connessi a strumenti che consentono l’archiviazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati degli incassi giornalieri (“registratori telematici”, di cui all’articolo 2, comma 3, del D.Lgs. 127/2015);
- strumenti avanzati di pagamento elettronico che consentono la conservazione, l’inalterabilità e la sicurezza dei dati;
Crediti d’imposta per strumenti di pagamento elettronico
Al fine di favorire l’adozione degli strumenti di pagamento elettronico, lo Stato italiano ha previsto due ulteriori incentivi fiscali, previsti dall’art. 22-bis del Decreto Tributario.
In primo luogo, è previsto un credito d’imposta (per un importo massimo di 160 euro) per i commercianti che forniscono beni o servizi ai consumatori che, tra il 1 luglio 2021 e il 30 giugno 2022, acquistano, affittano o utilizzano strumenti di pagamento elettronici collegati ai registratori telematici di cui nell’articolo 2, par. 3, del D.Lgs. 127/2015.
Il suddetto credito d’imposta è parametrato al costo sostenuto per l’acquisto, la locazione o l’utilizzo di detti strumenti di pagamento elettronico, nonché alle spese sostenute per la connessione di tali dispositivi, e il suo importo (compreso tra il 10% e il 70%) varia in base ai ricavi generato dal commerciante nell’anno fiscale precedente.
Infine, è previsto un credito d’imposta (per un importo massimo di 320 euro) per gli esercenti che forniscono beni o servizi ai consumatori, acquistando, affittando o utilizzando, nell’anno 2022, strumenti avanzati di pagamento elettronico che consentano anche la conservazione elettronica e la trasmissione telematica ai sensi dell’art. 2, par. 1, del D.Lgs. 127/2015. Anche in questo caso, l’importo del credito d’imposta (compreso tra il 40% e il 100%) varia in base ai ricavi generati dall’esercente nell’anno d’imposta precedente.