coibentazione

È importante essere informato per quanto concerne il Superbonus 110% e coibentazione del tetto per capire cosa effettivamente è agevolato e cosa rischia il cliente. Infatti, nei giorni scorsi l’Enea, l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile è tornata sul discorso di coibentazione del tetto andando a chiarire come e quando è possibile beneficiare del Superbonus 110%.

Il superbonus e gli interventi di isolamento termico

Al superbonus 110%, ex art.119 del dl 34/2020, decreto Rilancio, sono ammessi gli interventi di isolamento termico delle superfici opache orizzontali e verticali. Ad esempio, il cappotto termico sulle pareti esterne dell’edificio.

Nella circolare n°24/E 2020, l’Agenzia delle entrate ha spiegato chiaramente che il superbonus spetta se ci dovessero essere degli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali ed inclinate delimitanti il volume riscaldato, verso l’esterno o verso vani non riscaldati che vanno a rispettare i requisiti di trasmittanza “U” (dispersione di calore), espressa in W/m2K, definiti dal decreto del Ministero dello Sviluppo economico dell’11 marzo 2008.

Gli interventi devono essere mirati all’involucro dell’edificio o dell’unità immobiliare che ha uno o più accessi autonomi dall’esterno sita all’interno di edifici plurifamiliari con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dello stesso edificio.

La coibentazione del tetto

Per quanto concerne la coibentazione del detto, ai fini del superbonus 110%:

  • il tetto deve essere elemento di separazione tra il volume riscaldato e l’esterno;
  • assieme ad altri interventi di efficienza energetica deve incidere su più del 25% della superficie lorda complessiva disperdente e portare al miglioramento di due classi energetiche dell’edificio.

Anche se, comunque, rispetto al primo punto con la Legge di bilancio 2021 è stato detto che:

“gli interventi per la coibentazione del tetto rientrano nella disciplina agevolativa, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente (comma 66 Legge n°178/2020)”.

Quindi, grazie a questa la presenza di un sottotetto non riscaldato non è da ostacolo al 110% per la coibentazione del detto.

Articolo precedenteDiesel: vince contro l’elettrico perché piace anche ai millennial
Articolo successivoApp pericolose da disinstallare subito per non perdere soldi