Se ancora non lo sapete, esistono 4 trucchi per aggirare e addirittura non pagare il bollo auto. Che sia la volta buona per dire addio a questa tassa automobilistica? Sicuramente si tratta di stratagemmi legali nati da sentenze arrivate in cassazione. Attraverso questi suggerimenti potrete anche fare ricorso nel caso l’Agenzia delle Entrate Riscossione stia esigendo qualcosa di non dovuto. Salutate i vostri debiti e riprendetevi la vostra serenità!
Bollo auto: 4 trucchi per non pagare la tassa e fare ricorso
Insieme alla tassa del Canone Rai, prima di finire in bolletta, il bollo auto è l’imposta regionale per i possessori di auto con un alto livello di evasione in Italia. Non stupisce questo visto che la maggior parte degli italiani la vede come un furto.
Pareri a parte, esistono 4 trucchi che permettono di non pagare la tassa e fare ricorso ai solleciti. Ovviamente se tutto corrisponde a quanto indicato. Nessuna responsabilità in merito dato che il tutto arriva dalla Cassazione. Non perdiamoci in chiacchiere e vediamo come non pagarlo.
- Pochi sanno che l’Ente, per riscuotere la tassa del bollo auto, deve inviare un avviso di pagamento all’utente. Questo dovrà essere spedito entro il 31 dicembre del terzo anno a partire da quello in cui la tassa è risultata insoluta. Attenzione però perché fa fede la data della spedizione dell’avviso che si evince dal timbro postale.
- Il bollo auto ha un termine di prescrizione che è pari a 3 anni. La richiesta di pagamento di questa tassa scade quindi dopo il terzo anno.
- Se il costo effettivo del bollo auto e gli interessi sono indicati in una voce unica allora non dovete pagarlo. Infatti, secondo la legge, l’Ente di Riscossione deve separare le voci non solo tra interessi e costo della tassa, ma anche per annualità. Si chiama “trasparenza amministrativa“.
- L’utente non dovrebbe ricevere la cartella esattoriale di pagamento se prima non ha ricevuto l’avviso dall’Ente che doveva riscuotere il bollo auto. Spesso succede proprio questo, ma il contribuente ha tutto il diritto di fare ricorso e non pagarlo per omessa notifica dell’atto prodromico.