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Ad intervenire è il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 30 novembre 2021 che stabilisce le modalità di attuazione delle disposizioni della Legge di Bilancio 2014 e modificate dalla Legge di Bilancio 2018.

La disposizione relativa all’opzione per il regime di imposta sostitutiva ha come obiettivo, tra gli altri, quello di evitare fenomeni di doppia detrazione.

È prevista la possibilità per le società di capitali, le società di persone o gli enti commerciali, che abbiano assunto una quota di controllo nel bilancio individuale a seguito di un’operazione straordinaria o di traduzione.

La condizione che sia stata iscritta nel bilancio consolidato deve essere rispettata voce a titolo di avviamento, marchi e altre attività immateriali.

Imposta sostitutiva: come evitare la doppia detrazione

L’imposta sostitutiva è al centro del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 30 novembre 2021.

Il documento di pratica stabilisce le modalità di attuazione delle norme relative alle regole di affrancamento dei valori relativi ad avviamenti, marchi e altri beni immateriali.

Provvedimento del 30 novembre 2021: “Modalità di attuazione dei commi 150 e 151 dell’articolo 1 della legge n. 147, a seguito delle modifiche introdotte dall’articolo 1, commi 81 e 82, della legge n. 205.

Le disposizioni in materia di regime agevolato sono contenute nei commi 150 e 151 dell’articolo 1 della legge n. 147, ovvero la Legge di Bilancio 2014.”

La Legge di Bilancio 2018

Il regime di imposta sostitutiva è riservato alle società di persone, alle società di persone e agli enti commerciali, che abbiano iscritto una partecipazione di controllo nel bilancio individuale a seguito di un’operazione straordinaria o di traduzione.

Il requisito da rispettare consiste nel fatto che uno è stato iscritto nel bilancio consolidato, seguendo una di queste ipotesi voce avviamento, marchi e altre attività immateriali.

La “abrogazione” del regime delle affrancature è stata estesa dalla Legge di Bilancio 2018 alle partecipazioni di controllo in società non residenti anche senza stabile organizzazione.

In tali casi, il pagamento di un’imposta sostitutiva con aliquota al 16 per cento. L’imposta deve essere pagata in un’unica rata entro la scadenza del saldo delle imposte dovute per il periodo d’imposta in cui l’operazione ha effetto.

Il recente provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, sulla materia in esame, ha come finalità quella di evitare fenomeni di doppia detrazione fiscale.

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