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Bollo auto: ecco come avere il rimborso senza ricevuta di pagamento

Siamo tutti consapevoli che in questo periodo storico diventa ancora più difficile dare attenzione a tutti i vari pagamenti a cui dobbiamo andare incontro. La situazione è sicuramente diventata più difficile nel momento in cui l’emergenza sanitaria ha inciso in modo molto negativo sull’economia mondiale.

Questo non fa altro che accrescere le preoccupazioni in numerose famiglie, che purtroppo devono farsi bene i conti prima di acquistare una qualsiasi cosa. Una delle tante spese che si devono sostenere è senza ombra di dubbio quella che riguarda la propria auto, e una di quelle che preoccupa di più riguarda il bollo.

Infatti, questa spesa è una di quelle che preoccupa maggiormente tutti, ma fortunatamente pare che ci siano delle ottime notizie all’orizzonte. Infatti, ci sono dei casi in cui è possibile ottenere il rimborso della tassa anche senza presentare la ricevuta di pagamento. Chi ha diritto a ciò e come è possibile? Scopriamo di seguito maggiori dettagli a riguardo.

Bollo auto: ecco tutto quello che c’è da sapere sul rimborso

Essendo che stiamo parlando di una delle tasse più indigeste per tutti gli automobilisti, il bollo auto porta le persone a fare i conti con delle spese abbastanza importanti. Proprio per questo motivo, per offrire un aiuto a coloro che sono stati colpiti di più dal Covid

, negli ultimi due anni sono state messe in pratica alcune riduzioni ed esenzioni.

Oltre a questo, tantissimi automobilisti hanno potuto ottenere la cancellazione delle cartelle esattoriali fino a 5mila euro, riguardanti il decennio che va dal 2000 al 2010. Inoltre, si aggiungono anche degli aiuti per quanto concerne il bollo auto: è fondamentale sapere che ci sono dei casi in cui si può pagare la tassa anche senza presentare la ricevuta di pagamento.

La prima cosa di cui dobbiamo venire a conoscenza è che è possibile ottenere il rimborso del bollo auto in precisi casi previsti dalla legge. Ciò è possibile nel caso in cui il bollo viene pagato due volte per sbaglio o se l’automobilista ha versato più di quanto avrebbe dovuto. Inoltre, si può non presentare la ricevuta di pagamento con un’attestazione di avvenuto pagamento.

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Pubblicato da
Christian Savino