La prima migrazione di massa di WindTre parte da questo mese di Gennaio ed è detinata ai clienti che in precedenza avevano richiesto una offerta con smartphone incluso. le variazioni di contratto arrivano dopo le sensibili rimodulazioni del mese precedente. Lo scopo è quello di adeguare l’offerta dal punto di vista economico alle modifiche richiesta dalle nuove condizioni di mercato.
I primi clienti hanno di fatto già ricevuto la notifica SMS e comunicazioni attraverso companion app in vista dei prossimi mutamenti contrattuali. Secondo quanto riportato dalla fonte le variazioni saranno targhettizzate e suddivise in due tipologie:
- variazione gestionale della SIM con nessuna azione richiesta al cliente
- variazione offerta WindTre con cambio al nuovo piano da 15-16 Euro IVA esclusa. Prevista ad ogni modo la possibilità di esercitare il diritto di recesso così come previsto dalle autorità competenti in materia di telecomunicazioni. L’azione dovrà essere intrapresa antecedentemente l’entrata in vigore delle nuove condizioni previste a partire dal 10 Febbraio 2022.
Recedere alle variazioni contrattuali di WindTre
Il diritto di recesso senza costi e penali passa dagli attuali 30 giorni ad un termine di 60 giorni dopo la ricezione della direttiva UE 2018/1972 approvata lo scorso 24 Dicembre e tramutatasi in virtù del decreto legislativo 207/2021 secondo cui:
“Gli utenti finali hanno il diritto di recedere dal contratto ovvero di cambiare operatore, senza incorrere in alcuna penale ne’ costi di disattivazione. […] I fornitori informano gli utenti finali, con preavviso non inferiore a trenta giorni, di qualsiasi modifica delle condizioni contrattuali e, al contempo, del loro diritto di recedere dal contratto senza incorrere in alcuna penale ne’ ulteriore costo di disattivazione se non accettano le nuove condizioni. Il diritto di recedere dal contratto può essere esercitato entro sessanta giorni dall’avvenuta comunicazione di modifica delle condizioni contrattuali. Art. 98-septies decies sulla Durata dei contratti e diritto di recesso“.
Ricordiamo inoltre che i contratti non possono essere prorogati oltre i 24 mesi con “obbligo di prevedere che tra le offerte commerciali almeno una abbia una durata massima iniziale di 12 mesi“.