Il nuovo Registro Pubblico delle Opposizioni (RPO) in Italia ha introdotto nuove regole anche per la posta cartacea.
Dopo quattro anni di attesa, scanditi dall’adozione prima della legge di modifica del Registro Pubblico delle Opposizioni in Italia, dalla Legge 5 del 2018 e poi dal DPR 26/2022, e infine dalle consultazioni degli ultimi mesi, il nuovo RPO finalmente essere applicato.
L’applicazione dell’RPO resta esteso anche alla posta cartacea (estensione già introdotta dal DPR 149/2018 e ora mantenuta nel nuovo RPO). Gli utenti, infatti, possono continuare a registrare il proprio indirizzo di posta per opporsi alla ricezione di annunci pubblicitari anche tramite posta cartacea.
Cosa è cambiato
Esiste, invece, un disallineamento tra la Legge 5 del 2018, che non fa menzione della posta cartacea, e il DPR 26/2022 di attuazione di tale norma, che nel prevedere le regole di funzionamento del nuovo RPO conserva riferimenti alla posta cartacea e sembra quindi estendere alcune delle disposizioni della Legge 5/2018 anche alla posta cartacea.
Tuttavia, rimangono importanti aree grigie. In particolare, sarebbe utile chiarire se l’eccezione sulla validità dei consensi, prima della registrazione, in costanza di rapporto contrattuale espressamente prevista per il telemarketing sia applicabile anche alle comunicazioni di marketing tramite posta cartacea. Rimangono, inoltre, alcuni nodi da sciogliere rispetto alle modalità di interrogazione dell’RPO in caso di commercializzazione effettuata da soggetti terzi, che non sono parte del rapporto contrattuale con l’utente.
Le zone d’ombra di un regolamento tutto italiano
Un ulteriore ambito di interesse riguarda la compatibilità delle disposizioni della Legge 5 del 2018 sulla revoca automatica del consenso dopo la cessazione del rapporto contrattuale con il GDPR, che non prevede tale meccanica e, quale norma comunitaria di diretta applicabilità, dovrebbe prevalere. Sarà curioso capire se la questione sarà portata all’attenzione della Corte di giustizia europea e le sue possibili implicazioni.