Ricorsi respinti per le tre aziende, le quali si trovano ora a saldare i conti con queste vicende. Il Garante della concorrenza e del mercato ravvisò le società poiché secondo lui i messaggi promozionali su web, TV e affissioni ingigantivano il raggiungimento delle massime prestazioni per quanto riguarda velocità e affidabilità di connessione, senza però informare gli utenti in maniera adeguata sulle effettive capacità delle connessioni e quindi delle limitazioni e delle potenzialità in base ai limiti geografici.
Il Garante andò di fatto a contestare l’utilizzo generico della parola “fibra“, la quale serviva a mettere ombra sui dettagli riguardanti il collegamento alla rete. In più, all’interno del pacchetto veniva offerta gratis per un periodo di tempo limitato l’opzione tariffaria che dava accesso a internet alla velocità resa nota nelle promozioni. Al termine del periodo promozionale, l’opzione andava pagata o disattivata.
Il Tar ha spiegato nelle sentenze che l’AGCM era intervenuto correttamente “per reprimere una comunicazione commerciale che nella primissima fase (c.d. aggancio) si esternava in messaggi poco chiari e fuorvianti. […] Né potrebbe scriminare la circostanza che, in un secondo momento, il consumatore potesse ottenere le necessarie informazioni per una scelta consapevole, atteso che si farebbe in tal modo gravare sull’utente un onere non dovuto”. Quindi, sanzioni confermate.