I prezzi saranno bloccati solo se il contratto non “scade effettivamente”. Il chiarimento è arrivato dall’Antitrust, dopo che il Consiglio di Stato e il decreto Milleproroghe hanno chiarito il contenuto della norma che vieta alle società energetiche di modificare unilateralmente le condizioni dei prezzi di fornitura dell’energia.
L’Antitrust ha precisato la portata delle misure cautelari emesse il 22 dicembre nei confronti di alcune società energetiche che hanno modificato i prezzi di luce e gas. E ha confermato solo in parte i provvedimenti nei confronti di Enel, Eni, Edison, Acea ed Engie, e ha solo sospeso le modifiche unilaterali delle condizioni economiche non scadute.
La norma sospende l’operatività sia delle clausole contrattuali che consentono alle società di vendita di modificare il prezzo di consegna sia delle relative comunicazioni, salvo che le variazioni di prezzo non siano già state rese definitive prima dell’entrata in vigore del provvedimento stesso. Con l’ordinanza con cui ha sospeso solo in parte il provvedimento cautelare emesso nei confronti di Iren, il Consiglio di Stato ha circoscritto l’ambito di applicazione del citato articolo 3 al solo ius variandi per i contratti non scaduti e non alle conseguenti proroghe contrattuali a termini pattuiti. dalle parti.
Risolto ogni dubbio in merito
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha quindi confermato, nei limiti espliciti, i provvedimenti cautelari nei confronti di Enel, Eni, Edison, Acea ed Engie, sospendendo l’efficacia di tutte le comunicazioni di modifica unilaterale e/o di rinnovo/aggiornamento/variazione delle condizioni economiche di l’offerta di contratti a tempo indeterminato, senza una data di scadenza chiara, efficace e predeterminata o predeterminabile. Pertanto, in attuazione del provvedimento dell’Autorità, le suddette imprese non potranno modificare le condizioni economiche delle forniture ai consumatori, ai condomini e alle microimprese che non hanno una scadenza effettiva. Entro cinque giorni Enel, Eni, Edison, Acea ed Engie devono comunicare all’Autorità l’avvenuta attuazione dei provvedimenti sospensivi.
L’Autorità non ha riconosciuto i dati per la conferma delle cautele delle società Hera e A2a perché, sulla base “dei documenti acquisiti, motiva l’Antitrust, sembra che le modifiche comunicate dalla stessa riguardassero offerte economiche effettivamente scadute“.
“In merito all’annuncio della revoca del provvedimento cautelare nei confronti del gruppo Hera da parte dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per presunte variazioni unilaterali del prezzo di fornitura delle commodity energetiche“, si legge nella nota della multiutility.
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