Queste nuove disposizioni sulla telefonia mobile sono il risultato di una serie di indicazioni fornite dall’Antitrust nel luglio del 2023. L’autorità aveva proposto al Governo diverse riforme concorrenziali, tra cui il divieto delle offerte Operator Attack e l’incremento dei limiti alle emissioni elettromagnetiche in Italia.
Le Operator Attack rappresentano un tipo di offerta “underground” al di fuori del normale portafoglio degli operatori telefonici. Solitamente proposte a chi richiede la portabilità del numero provenendo da specifici operatori, queste offerte sono ora al centro di una modifica al Codice delle Comunicazioni Elettroniche, aggiungendo un comma 1-bis all’Articolo 98-duodecies. Questa modifica mira a impedire l’utilizzo improprio delle informazioni sulla portabilità raccolte nel database, vietando offerte selettivamente definite in base al concorrente da cui proviene il cliente.
L’emendamento approvato in Senato il 14 novembre 2023
ha sottolineato ulteriormente questo divieto, seguendo le raccomandazioni dell’Antitrust. L’utilizzo dei database delle portabilità del numero mobile per proporre offerte Operator Attack è stato riconosciuto come una criticità anche da parte dell’AGCOM e della Commissione europea, che ha valutato questa pratica come “potenzialmente idonea a sostenere un equilibrio collusivo“.Il Dipartimento Attività Produttive della Camera dei Deputati ha sottolineato che l’obiettivo principale dell’Articolo 13 del DDL Concorrenza è evitare discriminazioni legate all’identità del fornitore di provenienza durante il passaggio da un operatore telefonico a un altro.
Oltre al capitolo sulle Operator Attack, il DDL Concorrenza introduce anche importanti modifiche per quanto riguarda i limiti elettromagnetici delle reti mobili in Italia. Attualmente, la normativa italiana è più restrittiva rispetto ad altri Paesi europei, con valori di attenzione e obiettivi di qualità fissati a 6 V/m, mentre l’ICNIRP stabilisce un massimo di 61 V/m. L’Articolo 10 del provvedimento prevede l’adeguamento di questi limiti entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge, basandosi sulle più recenti evidenze scientifiche e nel rispetto delle regole dell’Unione Europea.
In assenza di specifiche previsioni regolamentari, il comma 2 stabilisce valori provvisori e cautelativi a 15 V/m per l’intensità di campo elettrico E, 0,039 A/m per l’intensità di campo magnetico H e 0,59 W/m2 per la densità di potenza D. Questo significa che, dopo 6 mesi dall’entrata in vigore della legge, i limiti alle emissioni elettromagnetiche in Italia subiranno un notevole incremento rispetto ai valori attuali.