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Incentivi Auto 2024, il decreto è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale

Finalmente dopo tante polemiche il decreto riguardante gli incentivi auto 2024 è stato pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale.

Bisogna adesso solo attendere l’aggiornamento della piattaforma informatica che consentirà alle concessionarie di poter effettuare le prenotazioni dell’Ecobonus tanto atteso dagli automobilisti italiani.

Incentivi auto 2024: come funziona il bonus e a quanto ammontano le cifre

Il contributo per l’acquisto di veicoli previsto dall’art. 2, comma 1, lettere a) e b), e’ aumentato del 25 per cento nel caso in cui l’acquirente, persona fisica, abbia un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) inferiore a euro 30.000“.

Auto elettriche

  • Con rottamazione di una Euro 4: bonus di 9.000 €. Si arriva a 11.250 € per gli ISEE inferiori a 30.000 €;
  • Con rottamazione Euro 3: 10.000 € o 12.500 € (sotto i 30.000 € ISEE);
  • Con rottamazione fino a Euro 2: 11.000 € o 13.750 € (sotto i 30.000 € ISEE)
  • Senza rottamazione: 6.000 € o 7.500 € (sotto i 30.000 € ISEE).

Auto plug-in, fascia 21-60 g/km di CO2

  • Con rottamazione di una Euro 4: bonus di 5.500 €. Si arriva a 6.875 € per gli ISEE inferiori a 30.000 €;
  • Con rottamazione Euro 3: 6.000 € o 7.500 € (sotto i 30.000 € ISEE);
  • Con rottamazione fino a Euro 2: 8.000 € o 10.000 € (sotto i 30.000 € ISEE)
  • Senza rottamazione: 4.000 € o 5.000 € (sotto i 30.000 € ISEE).

Auto Euro 6, emissioni tra 61 e 135 g/km di CO2 fino a 35.000 € di prezzo

  • Senza rottamazione: no incentivi;
  • Con rottamazione Euro 4: 1.500 euro;
  • Con rottamazione Euro 3: 2.000 euro;
  • Con rottamazione fino a Euro 2: 3.000 euro.

Un’altra novità molto importante riguarda gli ISEE sotto i 30.000 €. In questo caso si potrà accedere agli incentivi anche sfruttando la rottamazione di un’auto Euro 5. Il bonus sarà quindi di 8000 € per l’acquisto di un’auto elettrica o di 5000 € per l’acquisto di una plug-in.

Il contributo per l’acquisto di veicoli previsto dall’art. 2, comma 1, lettere a) e b), in caso in cui l’acquirente, persona fisica, abbia un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) inferiore ad euro 30.000, e’ riconosciuto anche se e’ contestualmente rottamato un veicolo omologato nella classe Euro 5, ed e’ rispettivamente pari ad euro 8.000 (art. 2, comma 1, lettera a)) ed euro 5.000 (art. 2, comma 1, lettera b))“.

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Pubblicato da
Felice Galluccio