Il Giurì ha accolto una segnalazione di TIM. A tal proposito, è stato dichiarato che le comunicazioni di Enel violano l’articolo 2 del Codice di Autodisciplina Pubblicitaria. Quest’ultimo proibisce messaggi ingannevoli. Nonostante ciò, al momento non è stato chiarito in che modo specifico le frasi evidenziati possano essere percepite come ingannevoli.
La mancanza di trasparenza nella decisione del Giurì solleva diversi dubbi. È possibile che l’ambiguità risieda nel contesto in cui le frasi sono state presentate? O forse le informazioni non sono state rese sufficientemente evidenti per i consumatori meno esperti? Ciò che è certo è che la situazione mette in risalto l’importanza di un equilibrio delicato
. Da un lato, le aziende devono comunicare con precisione i dettagli delle proprie offerte. Dall’altro, i regolatori devono garantire che suddette comunicazioni non confondano il pubblico. Anche se involontariamente.Un aspetto interessante di tale vicenda è il ruolo delle FAQ (Frequently Asked Questions) sul sito Enel. Anche quest’ultime, infatti, contenevano avvisi simili. Ciò suggerisce che l’azienda aveva inteso fornire chiarimenti, ma non è bastato a soddisfare il Giurì. Potrebbe dunque emergere un dibattito più ampio sul peso comunicativo delle FAQ. Ciò rispetto ai messaggi promozionali principali. Se tali informazioni sono relegate a sezioni “secondarie” del sito, rischiano, infatti, di non raggiungere tutti gli utenti.
Nel frattempo, resta da vedere come Enel modificherà la propria comunicazione per allinearsi al verdetto del Giurì. La cui decisione potrebbe spingere altre aziende a rivedere con maggiore attenzione la formulazione dei propri messaggi pubblicitari. In modo da evitare futuri contenziosi e garantire una maggiore chiarezza verso il consumatore.